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Ordinanza — n. 43145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMINO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/12/2002 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Smino Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello meramente riproposte in questa sede, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 4, n. 32872 dell'870672022, Guarnieri, Rv. 283489-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108-01), si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMINO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/12/2002 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

4.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Smino Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello meramente riproposte in questa sede, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 4, n. 32872 dell'870672022, Guarnieri, Rv. 283489-01;

Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108-01), si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere so re Il