Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Ricci Nicola inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant contested the lower court's finding of criminal liability for fraud, arguing a misrepresentation of facts, but the court found these arguments generic and lacking correlation with the specific errors alleged. Consequently, the court ruled that the appeal sought to re-evaluate evidence rather than correct specific procedural violations, leading to dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, genericity, or fail to identify decisive factual misrepresentations, thereby attempting to re-evaluate evidence rather than correct specific errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI NICOLA nato a BITONTO il 06/02/1979 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ricci Nicola, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza di motivazione ed il travisamento fattuale in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a lui ascritto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e sulla sussistenza della condizione di procedibilità richiesta dalla legge ai fini dell'esercizio dell'azione penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere sra nsore Il Presi