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Ordinanza — n. 43142/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43142/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRISTOVA ELEONORA nato.,i1 27/04/1990 MISHEVA MARINA nato,i1 31/07/1977 HRISTOV GEORGI nato il 20/01/2000 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRISTOVA ELEONORA nato.,i1 27/04/1990 MISHEVA MARINA nato,i1 31/07/1977 HRISTOV GEORGI nato il 20/01/2000 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito censura formulata in modo carente motivi di revisione censure procedurali esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRISTOVA ELEONORA nato.,i1 27/04/1990 MISHEVA MARINA nato,i1 31/07/1977 HRISTOV GEORGI nato il 20/01/2000 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hristova Eleonora, Misheva Marina e Hristov Georgi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Hristov Georgi, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in particolare dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., e dell'art.133 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con Ce4 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.6L fki

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere enso