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Ordinanza — n. 43141/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL nato il 12/01/1975 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; h Letto il ricorso di Verbinschi Constantin Gabriel, ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01;

Regesto Legislator

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art. 420-quater cod. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 43141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3506 del 07/07/2010, P.G., Rv. 247959-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termine di sospensione proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento sospensione dell'istruzione ritardo del ministero pubblico restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 420-quater cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL nato il 12/01/1975 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Verbinschi Constantin Gabriel, ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01;

Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 27811-01) e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con i successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione; rilevato che il motivo con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione della durata della sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato a norma dell'art. 420-quater cod. pen., di talché la prescrizione del reato non è maturata prima della sentenza di secondo grado (invero, l'ordinanza di sospensione del processo del Tribunale di Forlì è stata adottata all'udienza del 12/10/2015 stante l'irreperibilità dell'imputato, rinviando all'udienza del 17/10/2016.

All'udienza del 17/10/2016 si è verificato un ulteriore rinvio a quella del 17/10/2017 fintanto che la sospensione del processo è stata revocata il 23/10/2019); considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con giudizio di prevalenza - o quantomeno di equivalenza - delle predette attenuanti sulla contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia l'assenza di elementi suscettibili di una positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01;) nonché la particolare gravità del fatto tale da giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. (Sez. 1, n. 3506 del 07/07/2010, P.G., Rv. 247959-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023