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Ordinanza — n. 43139/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by De Bon Maximiliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the claim regarding the non-application of generic mitigating circumstances, noting that the lower court's reasoning was sufficient without listing every favorable element. Furthermore, the argument concerning special minor damage was dismissed as a mere repetition of points already rejected at the appellate level without substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal to the Supreme Court must provide specific, arguable criticism of the lower court's decision; generic complaints about the non-application of mitigating circumstances or repetitive arguments fail to meet the admissibility threshold.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Mitigating Circumstances Specific Argumentation Supreme Court Review circostanze attenuanti allegazione motivata motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BON MAXIMILIANO nato a MILANO il 15/12/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Bon Maximiliano, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Cons