Ordinanza — n. 43138/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARADO SUAREZ LEDER nato il 26/03/1987 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Alvarado Suarez Leder, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato • perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, l'errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell'articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 99 cod. pen; Ordinanza — n. 43138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, l'errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell'articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARADO SUAREZ LEDER nato il 26/03/1987 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alvarado Suarez Leder, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato • perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, l'errata indicazione della «recidiva di cui al quarto comma dell'articolo 99 cod. pen.» anziché della recidiva specifica e infraquinquennale come ritenuta (si veda pag. 4 della sentenza del Tribunale di Milano e pag. 1 della sentenza impugnata) non rende viziata la decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di trattamento sanzionatorio in quanto gli elementi di disvalore posti a fondamento della motivazione risultano del tutto confacenti al corretto status soggettivo declinato a carico del ricorrente da entrambi i giudici merito; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere ensore Il Presidente