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Ordinanza — n. 43135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRDITA SILVANA natcbil 01/02/1975 MIRDITA ENKELEDA natajl 19/06/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Mirdita Silvana e Mirdita Enkeleda, ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambe le ricorrenti, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione, di cui al capo C) e dei reati di tentata estorsione, di cui ai capi D) e E) della imputazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la suddetta censura è finalizzata a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), sono del tutto confacenti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Gurnieri, Rv. 283489-01; Sez. 5, n. 3511 del 14/10/2020, Rodosaviljevic, Rv. 279770-01) e sono, pertanto, incensurabili;osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione asserzione difendibile reiterazione di reati penali allegazione motivata verosimiglianza della persecuzione difetto di motivazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRDITA SILVANA natcbil 01/02/1975 MIRDITA ENKELEDA natajl 19/06/1995 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirdita Silvana e Mirdita Enkeleda, ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambe le ricorrenti, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione, di cui al capo C) e dei reati di tentata estorsione, di cui ai capi D) e E) della imputazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la suddetta censura è finalizzata a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente Mirdita Enkeleda contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra le opposte circostanze ed all'aumento per continuazione, oltreché reiterativo, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito in punto di trattamento sanzionatorio (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), sono del tutto confacenti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Gurnieri, Rv. 283489-01; Sez. 5, n. 3511 del 14/10/2020, Rodosaviljevic, Rv. 279770-01) e sono, pertanto, incensurabili;osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settem