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Ordinanza — n. 43133/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43133/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ARIANNA nata FAENZA il 06/11/1990 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ; Letto il ricorso di Halilovic Arianna, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo a quello di furto con strappo, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ad ogni buon conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di differenziazione tra furto con strappo e rapina (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ex Multis, Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643-01; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122-01; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386-01);osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione privilegiata commisurazione della pena per rapina reato di poca entità circostanza attenuante risarcimento alle vittime di reati reato speciale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ARIANNA nata FAENZA il 06/11/1990 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Halilovic Arianna, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo a quello di furto con strappo, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ad ogni buon conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di differenziazione tra furto con strappo e rapina (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01;

Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G., Rv. 234776-01; Sez. 2, n. 615 dell'11/06/1988, dep. 1989, Conci, Rv. 180217-01), evidenziando - si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata - come la violenza fosse rivolta direttamente nei confronti della persona offesa; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da illogicità, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non postula solo il modestissimo valore del bene mobile sottratto, bensì una valutazione complessiva del pregiudizio di speciale tenuità, in considerazione anche degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate - attesa la natura plurioffensiva del delitto -, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868-01;

Ex Multis, Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643-01; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122-01; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386-01);osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consi il e Estenso