Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to raise new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Manolescu Marinela Isaura inadmissible. The appellant argued for acquittal based on insufficient evidence and challenged the legal qualification of the crime, but the Court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific, new arguments and did not address issues previously litigated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on the mere repetition of arguments already rejected in the appeal judgment or if it introduces new issues not raised in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repetition arguments lack specific criticism new issues raised legal qualification crime commisurazione della pena per rapina reati violenti altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 116 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari
Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G.
Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G., Rv.
Sez. 2, n. 615 dell'11/06/1988, dep. 1989, Conci
234776-01; Sez. 2, n. 615 dell'11/06/1988, dep. 1989, Conci, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLESCU MARINELA ISAURA nata,i1 04/08/1993 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manolescu Marinela Isaura, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata a titolo di concorso per i reati di rapina pluriaggravata e di lesioni personali per insufficienza di prove, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo di ricorso con cui si introduce l'ipotesi di realizzazione di reato diverso da quello voluto, di cui all'art. 116 cod. pen., e l'insussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è deducibile in sede di legittimità avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo a quello di furto con strappo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, ad ogni buon conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di differenziazione tra furto con strappo e rapina (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558-01;

Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G., Rv. 234776-01; Sez. 2, n. 615 dell'11/06/1988, dep. 1989, Conci, Rv. 180217-01) evidenziando - si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata - come la violenza sia stata perpetrata direttamente nei confronti della persona; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consi sten