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Ordinanza — n. 43131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ORLANDO AGOSTINO nato a CROTONE il 02/01/1972 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; erir Letto il ricorso di Bruno Orlando Agostino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la determinazione del trattamento sanzionatorio ed in particolare, l'eccessività della pena base per il reato di rapina aggravata, di cui al capo G) della imputazione, ritenuto più grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, l'onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; che, l'onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali pena sproporzionata riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ORLANDO AGOSTINO nato a CROTONE il 02/01/1972 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; erir

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruno Orlando Agostino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la determinazione del trattamento sanzionatorio ed in particolare, l'eccessività della pena base per il reato di rapina aggravata, di cui al capo G) della imputazione, ritenuto più grave, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, l'onere argomentativo del giudice è assolto attraverso un adeguato esame delle deduzioni difensive ed il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) ai fini della determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigli e stenso Il Pres