Italian Court dismisses appeal claiming legal error on attempted robbery vs theft and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Margania Aleksi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the crime and contested the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first issue involved mere factual complaints requiring no new fact-finding, while the second was barred from being raised in a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609 c.p.p. The Court of Cassation may decide on legal qualification of facts ex art. 609 c.p.p. only if the appeal is admissible and does not require new fact-finding; generic mitigating circumstances cannot be contested in final appeal if the lower court's reasoning is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGANIA ALEKSI (CUI 05RHQBD) nato il 22/12/1982 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Margania Aleksi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina aggravata in luogo a quello di tentato furto, si risolve in delle mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/10/2018, Tucci, Rv. 272651-01); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle