Ordinanza — n. 43129/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Salvitti Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica ed alla mancanza di riscontri, è indeducibile, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano pagg. 4-5 -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché lungi dal risolversi in una presunzione assoluta di minorata difesa in virtù del mero dato anagrafico, la Corte di appello ha indicato la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata) in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, P.G., Rv, 284523-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 3682 del 07/07/2023, Dell'Anna, Rv. 227142-01; Sez. 4, n. 21 del 30/11/1988, dep. 1989, Di Rosa, Rv. 180073-01), avendo la Corte territoriale concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ed effettuato un giudizio di bilanciamento in senso equitativo tra quest'ultima e le circostanze aggravanti rideterminando, per l'effetto, la pena; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVITTI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvitti Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica ed alla mancanza di riscontri, è indeducibile, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano pagg. 4-5 -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché lungi dal risolversi in una presunzione assoluta di minorata difesa in virtù del mero dato anagrafico, la Corte di appello ha indicato la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente ha tratto consapevolmente vantaggio (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata) in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, P.G., Rv, 284523-01;
Ex Multis, Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564-01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948-01; Sez. 2, n. 39023 del 17/09/2008, Cena, Rv. 241454-01); rilevato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, poiché il suo rigetto risulta in modo implicito dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731-01;
Sez. 6, n. 3682 del 07/07/2023, Dell'Anna, Rv. 227142-01; Sez. 4, n. 21 del 30/11/1988, dep. 1989, Di Rosa, Rv. 180073-01), avendo la Corte territoriale concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. ed effettuato un giudizio di bilanciamento in senso equitativo tra quest'ultima e le circostanze aggravanti rideterminando, per l'effetto, la pena; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2