Ordinanza — n. 43128/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ROBERTO VANZINI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI STEMAU S.R.L. nel procedimento a carico di: FELTRIN PEDRO nato il 07/12/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ROBERTO VANZINI IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI STEMAU S.R.L. nel procedimento a carico di: FELTRIN PEDRO nato il 07/12/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Vanzini in qualità di legale rappresentante della società Stemau s.r.I., ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere assolto l'imputato in relazione al reato di truffa in mancanza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-10); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente r