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Ordinanza — n. 43114/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit and failure to grant generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was merely factual and the second was manifestly unfounded. The lower court had already verified the employer's compliance and applied generic mitigating circumstances with a one-third reduction. Consequently, the appellant failed to demonstrate a valid legal error warranting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on factual arguments are inadmissible in cassation, and those lacking merit result in the imposition of procedural costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual argument generic mitigating circumstances Cassation procedure procedural costs lavoro pericoloso violazione delle norme sicurezza sicurezza dei lavoratori e della popolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 29 d.lgs. n. 81/2008
Art. 36 d.lgs. n. 81/2008
81 del 2008 (capo a), all'art. 36, comma 1, del d.lgs.
Art. 76 d.lgs. n. 81/2008
81 del 2008 (capo b), all'art. 76, comma 1, del d.lgs.
Art. 18 d.lgs. n. 81/2008
81 del 2008 (capo c) all'art. 18, comma 1, del d.lgs.
Art. 71 d.lgs. n. 81/2008
81 del 2008 (capo d), all'art. 71 ( capo e) e all'art.
Art. 80 d.lgs. n. 81/2008
71 ( capo e) e all'art. 80, comma 1, del d.lgs.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO BIAGIO nato a NAPOLI il 21/11/1989 avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con sentenza del 24 marzo 2023, il Tribunale di Noia ha condannato Biagio Caliendo alla pena dell'ammenda di euro 3.500,00 in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a), all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b), all'art. 76, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo c) all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo d), all'art. 71 ( capo e) e all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo f).

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, vizio della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base della affermazione delle penale responsabilità, in quanto il giudice non ha verificato se il datore di lavoro ha effettivamente posto in essere le violazioni contestate e non ha verificato se siano state adottate le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni, e, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione alla mancata concessione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile. In particolare, il primo motivo presenta argomentazioni in mero fatto e, pertanto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Invero, si premette che l'accertamento riferito al reato ascritto risulta evidente dalla lettura degli atti riportati nella attenta e logicamente coerente motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice a quo ha affermato che emerge dalla risultanze probatorie che vi è stata violazione delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori e che il ricorrente, che aveva adempiuto alle prescrizioni, aveva omesso il pagamento delle sanzioni in sede amministrativa, sicchè non risulta perfezionata la causa estintiva dei reati contestati, sebbene il datore di lavoro abbia adempiuto alle prescrizioni.

Ritenuto che, parimenti, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudice di merito, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con motivazione logica ed esente da vizi, ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, applicando una diminuzione di un terzo, facendo espresso richiamo ai criteri di cui all' art. 133 cod. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigliere este