Cassation court dismisses appeal regarding recidiva denial as inadmissible due to lack of procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the denial of recidiva under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court found the lower court's justification sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the denial of recidiva is inadmissible in the Court of Cassation if the first-instance judgment provides a congruous and logically sound reasoning for the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MISCIASCIO LUCIA nato a PAGANI I 30/03/1990 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputata Misciascio Lucia ricorre avverso la sentenza del 07.11.2022 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 19.12.2018 dal G.M. del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per i reati di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. di cui al capo a), 640 cod. pen. di cui al capo b), 110,455 cod. pen. di cui al capo c), 640 cod. pen. di cui al capo d) e 624, 625 n.2 cod. pen. di cui al capo e), e l'aveva condannata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la contestata recidiva, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci