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Ordinanza — n. 43055/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for theft and fraud due to procedural preclusion and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ismail Nerghiuzel and Bondoc Margareta Ramona inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance judgment that partially reduced their sentences for crimes of theft and fraud, arguing procedural violations and logical flaws in the reasoning. The court rejected these claims because the first appellant's arguments were already refuted in the lower court's decision, the second appellant's challenge to the sentencing logic was barred by law, and the third appellant's arguments merely repeated previous unsuccessful points without substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 415 bis c.p.p.; Art. 125, 132, 133 c.p.; Art. 27 Cost.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, already refuted in lower courts, or constitute a mere repetition of previous arguments without new specific critique.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural preclusion lack of specific argumentation sentencing discretion repetition of previous grounds theft and fraud charges Court of Cassazione accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 415 bis c.p.p.
Art. 125 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 27 Cost.
Art. 625, comma 1 n.7 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ISMAIL NERGHIUZEL nato il 14/11/1978 BONDOC MARGARETA RAMONA nato il 04/04/1985 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso ali P parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che le imputate Ismail Nerghiuzel e Bondoc Margareta Ramona ricorrono avverso la sentenza del 20.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta in mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, concesse ad entrambe le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 03.05.2021 dal G.M. del Tribunale della medesima città che aveva accertato la responsabilità delle imputate per i reati di cui agli artt.110, 624, 625 n.7 cod. pen. e le aveva condannate alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.

Ritenuto che - nell'interesse di Ismail Nerghiuzel - il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge processuale penale in relazione all'art.415 bis cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, da cui emerge che le attuali imputate erano già state "compiutamente generalizzate nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari" come risulta dal contenuto dello stesso, datato 10.03.2018; Considerato che - nell'interesse di Ismail Nerghiuzel - il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Ritenuto che - nell'interesse di Ismail Nerghiuzel - il terzo motivo dì ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art,625, comma 1 n.7 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha chiarito come nessuna vigilanza continuativa in grado di consentire l'interruzione dell'attività furtiva - che è stata ricostruita solo successivamente visionando le riprese effettuate dalla telecamera - era presente nell'esercizio commerciale; dovendosi quindi considerare i motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che - nell'interesse di Bondoc Margareta Ramona - l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125 cod. proc. pen., 132, 133 e 2 cod. pen. nonché art.27 Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.7 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della