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Ordinanza — n. 43052/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Jouahri Akram inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence regarding the exclusion of an aggravating circumstance and the application of mitigation under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the first ground as relying on interpretative statements contradicting the law and dismissed the second as too generic, noting the lower court had already excluded the minor nature of the act.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 2 cod. pen.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it relies on generic assertions of post-crime behavior without specific legal grounds or if it contradicts established statutory data.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument Article 131-bis Penal Code exclusion of aggravating circumstance procedural costs and fine punibilità scemata imputabilità attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 2 cod. pen.
d.lgs. n.150/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Jouahri Akram ricorre avverso la sentenza del 13.06.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.6 cod. pen. e ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, in mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa - la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città emessa in data 04.06.2021 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.110, 624, 625 n.2 e 6 cod. pen. di cui al capo a) e per il reato previsto dagli artt.110, 635 cod. pen. di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod. pen. è indeducibile in quanto relativa a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo; dunque, manifestamente infondato considerata la pena edittale di cui occorreva tener conto all'epoca del provvedimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2 e 131-bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n.150/2022 non è consentito in sede di legittimità perché generico essendosi limitato a prospettare peraltro genericamente il comportamento che l'imputato avrebbe assunto dopo la commissione del reato - presentandosi spontaneamente ai Carabinieri - nonostante la sentenza impugnata avesse in ogni caso già escluso la ricorrenza della tenuità del fatto alla luce degli evidenziti profili di gravità del fatto complessivamente considerato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così