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Ordinanza — n. 43051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special power of attorney and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a third-instance conviction for theft, arguing that generic mitigating circumstances were not applied. The court rejected this claim as inadmissible in the final instance and noted the absence of a special power of attorney in the file.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-ter c.p.p.; Art. 360 c.p.p. n. 2; Appeals against final judgments on merits are inadmissible if they concern the non-application of generic mitigating circumstances, which are discretionary and do not require exhaustive consideration of all favorable elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances special power of attorney third instance procedure Cassation admissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1-ter c.p.p.
Art. 360 c.p.p. n. 2
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AYED AISSA nato il 05/02/1990 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Ben Ayed Aissa ricorre avverso la sentenza del 13.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 01.04.2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto, in concorso, aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; per violazione di cui all'art.581 comma 1-ter cod. proc. pen.; non risulta dagli atti il conferimento della procura speciale, ma solamente il conferimento di procura - non speciale - datata 10.11.2016.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis