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Ordinanza — n. 43049/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for misrepresentation of evidence due to lack of decisive impact on reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Bizzarro Paride inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the theft, but the court found these errors insufficient to disrupt the overall logical chain of the trial. Consequently, the decision was rejected because the alleged inaccuracies did not fundamentally alter the proven facts or the final judgment's validity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on misrepresentation of evidence is inadmissible if the alleged error lacks decisive weight and does not render the court's reasoning illogical or undermine the essential probative force of the decision.

Parole chiave

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misrepresentation of evidence inadmissible appeal probative reasoning double conformity court costs criminal procedure logical coherence procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO PARIDE nato a CASERTA il 21/03/1969 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Bizzarro Paride ricorre avverso la sentenza del ALA . A2., Zoll con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22.10.2015 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.112 n.5 e 6, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato - concesse le attenuanti generiche valutate come equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti e tenuto conto della diminuente per il rito speciale prescelto - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) complessivamente valutata (che ha tra l'altro evidenziato che anche parte della refurtiva, oltre al martello, erano già riposte sul veicolo all'arrivo dei carabinieri);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d