Cassation annuls appeal judgment due to prescription expiration for a crime committed in 2015.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment without remittal because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant challenged the partial reform of his sentence and the denial of alternative measures, arguing for substitution of liberty. The court found that while the appeal court focused on pecuniary sanctions, the maximum seven-and-a-half-year limitation period had elapsed since the 2015 offense, extinguishing the criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157-161 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The statute of limitations extinguishes criminal liability when the maximum period has elapsed since the commission of the offense, rendering any subsequent conviction void.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAIFUL MOHAMMAD nato il 04/07/1991 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'imputato Saiful Mohammad ricorre avverso la sentenza del 06.05.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena in mesi due di reclusione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.489 cod. pen. in relazione agli artt.477 e 482 cod. Pen. - confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 25.01.2021 che aveva dichiarato colpevole l'imputato del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Preliminarmente si rileva che l'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione con riguardo alla negata sostituzione della reclusione con la libertà controllata o la semidetenzione non risulta manifestamente infondato, essendosi la corte di appello limitata a valutare la richiesta difensiva con esclusivo riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria; consegue che, essendo nelle more, tuttavia, maturato, per il reato commesso 12.8.2015, in assenza di sospensioni (e di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata, cfr.
Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274), il termine massimo di prescrizione, di sette anni e mezzo in base al combinato di sposto di cui agli artt. 157-161 codice penale, deve essere rilevata la causa estintiva della prescrizione. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso,