Italian Supreme Court dismisses appeal as procedural bar prevents reviewing discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerns the discretionary weighing of mitigating circumstances against aggravating factors. The appellant argued for leniency under Article 62 bis of the Penal Code, but the Court noted this issue is barred in the final instance. Consequently, the court upheld the lower court's sentencing decision without re-evaluating the specific balance of circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The final court cannot review the discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances, and appeals based solely on this issue are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL3EDDAOUI YOUSSEF nato il 11/07/1984 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato El Jeddaoui Youssef ricorre avverso la sentenza del 21.09.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 04.11. dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt.624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (capo a), agli artt. 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo b), agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo c) e agli artt.110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo d), condannandolo - ritenuta la continuazione tra i reati e considerate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art.625 cod. pen. e alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen. in prevalenza sulle contestate aggravanti ed all'eccessività della pena per i singoli reati posti in continuazione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 e 7 della sentenza impugnata che ha tra l'altro evidenziato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la commissione di ulteriori reati anche in epoca successiva a quella dei reati oggetto del presente procedimento) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, o il loro bilanciamento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d