Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the lower court's judgment against the defendant. The appellant argued violations of procedural articles regarding appeal requirements, but the court found these grounds generic and unsupported by the case file. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 and 591, comma 1 lett.c) and comma 2 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on generic grounds lacking specific factual or legal support are inadmissible, regardless of whether the appeal was filed before or after specific legislative reforms clarifying appeal requirements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMOVIC ZUHRA nato il 04/01/1974 avverso l'ordinanza dei 13/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Ramovic Zuhra ricorre avverso l'ordinanza del 13.07.2018, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza dei G.M. del Tribunale di Napoli, emessa in data 16.09.2015, che aveva dichiarato responsabile l'imputata del reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione degli artt.581 e 591, comma 1 lett.c) e comma 2 cod. proc. pen.
è indeducibile in sede di legittimità per motivi manifestamente infondati e comunque a loro volta generici, smentiti dagli atti processuali, emergendo per tabulas la genericità dei motivi di appello, come affermata nell'ordinanza impugnata; con la conseguenza che a poco rileva il fatto - pure evidenziato in ricorso - che la proposizione dell'appello sia intervenuto in momento antecedente alla riforma di cui alla I. 103/17, dal momento che rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste - ampliando a quelle istruttorie - e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de