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Ordinanza — n. 43041/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giusti Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing under Article 133 of the Penal Code, arguing for a violation of law and lack of reasoning. The court rejected these claims as generic and unfounded, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge based on established principles.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the judge of the merits and is not subject to review on appeal if adequately reasoned.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal generic grounds judicial autonomy modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena entità del torto morale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: GIUSTI SIMONE nato a BOLOGNA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Giusti Simone ricorre avverso la sentenza del 06.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado del 09.03.2021 emessa dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, riqualificato il fatto nell'ipotesi delittuosa tentata di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., prevalenti rispetto alla contestata recidiva, alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge penale in relazione all'art.133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, esso è anche manifestamente infondato perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice, che ha fatto riferimento ad elementi rilevanti come il valore non del tutto bagattellare di euro 150 e le pregresse condanne del Giusti, è adeguatamente assolto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso