Italian court dismisses appeal arguing theft aggravating circumstance is inadmissible due to conflicting interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Orfei Johnny inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft based on an aggravating circumstance regarding the accessibility of the stolen area. The court rejected this argument because it contradicts established case law defining theft under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n.7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft under Article 625, paragraph 7, is inadmissible when the appellant's interpretation conflicts with consolidated case law establishing that the provision applies even to privately owned areas freely accessible to the public.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEI JOHNNY nato a BOLOGNA il 20/11/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Orfei Johnny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 09.09.2022 che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 22.05.2019 dal Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 n.2 e 7 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Invero, in tema di furto, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7, la stessa è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. IV n.5778 del 12.11.2020, Rv 280913). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,