Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43040/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal arguing theft aggravating circumstance is inadmissible due to conflicting interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Orfei Johnny inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft based on an aggravating circumstance regarding the accessibility of the stolen area. The court rejected this argument because it contradicts established case law defining theft under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 n.7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft under Article 625, paragraph 7, is inadmissible when the appellant's interpretation conflicts with consolidated case law establishing that the provision applies even to privately owned areas freely accessible to the public.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft aggravating circumstance Article 625 Penal Code freely accessible area inadmissible appeal consolidated case law furto aggravato infrazione privilegiata favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n.7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. IV n.5778 del 12.11.2020, Rv 280913
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEI JOHNNY nato a BOLOGNA il 20/11/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Orfei Johnny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 09.09.2022 che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 22.05.2019 dal Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 n.2 e 7 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Invero, in tema di furto, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7, la stessa è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. IV n.5778 del 12.11.2020, Rv 280913). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,