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Ordinanza — n. 43037/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and excessive penalty claims not allowed in review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fulle Antonio Giody inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence for aggravated personal injuries, arguing generic lack of evidence and excessive punishment. The court rejected these claims, noting the first ground was too vague and the third regarding sentence length falls within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: Appeals based on generic lack of evidence or excessive penalty are inadmissible as they seek a re-evaluation of facts or sentence within the trial judge's discretionary authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of evidence excessive penalty claim sentencing discretion aggravated personal injuries difetto di motivazione motivi di cassazione motivi probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE ANTONIO GIODY nato a CASORATE PRIMO il 16/10/1990 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Fulle Antonio Giody ricorre avverso la sentenza del 30.11.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena rideterminata in mesi sette di reclusione - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 03.06.2021 dal Tribunale di Pavia che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato, in concorso, per il reato di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di carenza e illogicità della motivazione in relazione a palese carenza probatoria, è generico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e per altro verso è indeducibile anche perché mira a una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova; tendendo in buona sostanza ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 5).

Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali così come risulta anche da pag. 5 della sentenza impugnata, nella quale è confermata la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato quale autore della condotta lesiva; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen. per eccessiva onerosità della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende