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Ordinanza — n. 43036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding subjective elements of fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Menegola Efrem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's findings on the subjective elements of fraudulent and improper bankruptcy, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims as generic and non-specific, noting they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, concrete analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the contested decision's reasoning, as they fail to perform the critical function of a reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity subjective element bankruptcy fraud correlation of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali dubbio circa il carattere di infrazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

o seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da - MENEGOLA EFREM nato a SONDRIO il 21/02/1976 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO(Iato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Menegola Efrem ricorre avverso la sentenza del 15.11.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena rideterminata in anni due e mesi quattro di reclusione, con prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla restante aggravante di cui all'art.219 comma 2 n.1 I.f., e ai reati di cui ai capi C ed E dichiarati estinti per prescrizione - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 14.09.2021 dal Tribunale di Sondrio, che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale, fraudolenta e semplice, bancarotta preferenziale e bancarotta impropria da falso in bilancio di cui ai capi a), b), c) d), e) ritenendo assorbito nel capo b) il fatto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui al capo f), e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al capo a) inerente la bancarotta fraudolenta distrattiva - ed il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al capo d) inerente la bancarotta impropria - sono indeducibili perché fondati su motivi che impingono il merito della regiudicanda, e si risolvono, per altro verso, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che alle pagg. 12, 13 e 15, 16 ha indicato le ragioni afferenti la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione sia al reato di cui al capo A che a quello di cui al capo D);

Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce mancanza di motivazione con riferimento al capo b) inerente la bancarotta fraudolenta, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata in cui tra l'altro si evidenzia che l'appello non aveva contestato la materialità del reato, e nell'affrontare il profilo soggettivo si fa riferimento anche a situazione contabile al 31.12.2012 antecedente quindi al 2013);

Letta la memoria difensiva pervenuta in atti che adduce argomenti che non consentono di superare gli indicati profili di inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a