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Ordinanza — n. 43035/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and generic censure of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Tagliata Angelo against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for various procedural violations and errors in the application of criminal law regarding bankruptcy fraud. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 195 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's decision; generic repetitions or mere extractions of facts without demonstrating their impact on the decision's validity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic censure repetition of arguments bankruptcy fraud procedural violation criminal liability reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 195 cod. proc. pen.
Art. 217 n.4 l.f.
Art. 216 comma 2 l.f.
Art. 219 I.f.
di cui al capo a) e lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 219 I.f. prevalenti sull'aggravante, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
artt. 110 cod. pen
Rilevato che l'imputato Tagliata Angelo ricorre avverso la sentenza del 10.01.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 03.02.2022 dal Tribunale di Pavia che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIATA ANGELO nato a SIRACUSA l 18/06/1958 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Tagliata Angelo ricorre avverso la sentenza del 10.01.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 03.02.2022 dal Tribunale di Pavia che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 n. 1 - 223 I. fall. di cui al capo a) e lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 219 I.f. prevalenti sull'aggravante, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso (il primo, che contesta vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., il secondo che deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento all'art.195 cod. proc. pen., il terzo che denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla scorretta sussunzione del fatto storico nella norma incriminatrice contestata, all'errata qualificazione della fattispecie contestata all'imputato, alla mancata riqualificazione della stessa ai sensi dell'art.217 n.4 l.f. e all'intervenuta prescrizione del reato, il quarto motivo che deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla scorretta sussunzione del fatto storico nella norma incriminatrice contestata, alla errata qualificazione della fattispecie contestata all'imputato, alla mancata riqualificazione della fattispecie in quella di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui all'art.216 comma 2 l.f. e all'intervenuta prescrizione del reato),sono tutti indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono inammissibili anche per altro verso, essendosi limitati ad estrapolare singoli aspetti che si sottopongono in esame senza evidenziare in che termini possono influire sulla tenuta della decisione (così ad es. per la dichiarazione di Patanè che avrebbe detto di aver saputo che l'imputato voleva cedere l'attività); che il terzo e il quarto motivo sono anche generici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.