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Ordinanza — n. 43034/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing procedural flaws and legal violations. The court rejected these claims because the first ground was merely a complaint, the second lacked specific argumentation by repeating lower court points, and the third violated procedural rules regarding generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; mere complaints or repetitive arguments without substantive critique render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific argumentation requirement procedural violation cassation generic mitigating circumstances repetitive arguments rejection esame grafologico testamento olografo firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASSI SOUHAIL nato il 17/01/1985 a v ve rs o la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Abassi Souhail ricorre avverso la sentenza del 18.11.2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Pisa emessa in data 30.06.2021, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 n.7 cod. pen. e 56, 624, 625 n.2 cod. pen. e lo aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.625 n.7 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos