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Ordinanza — n. 43033/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded allegations of reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for theft and fraud, alleging violations of procedural law and flaws in the reasoning regarding sentencing. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court provided adequate legal arguments to justify its decision without relying on a single piece of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging violations of law or defects in reasoning is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or if the lower court's decision contains adequate motivation that refutes the appellant's assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defects in reasoning procedural law violation sentencing motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata prova di parzialità difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSTIUC GABRIEL nato il 29/09/1985 avverso ia sentenza del 08/11.12022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Bustiuc Gabriel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo emessa in data 16.12.2015 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato, in concorso, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato - applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. è indeducibile in quanto generico e manifestamente infondato, non emergendo dal provvedimento impugnato gli asseriti difetti, che, con motivazione adeguata, ha esplicitato le ragioni del convincimento del giudice di merito (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità non fondata sull'unico indizio indicato in ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione circa la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti non è deducibile in sede di legittimità in presenza (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale il giudice di merito ha posto l'accento sulla mancanza di elementi favorevoli in ordine alla condotta e alla personalità dell'imputato tali da giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 o