Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding an aggravating circumstance not applied in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Amatruda's appeal against the Bologna Court of Appeal's partial reform of his sentence inadmissible. The appellant argued for the exclusion or application of specific aggravating circumstances under Articles 625 of the Criminal Code, but the court found the claim regarding Article 625(2) unfounded due to sufficient lower court reasoning. Furthermore, the claim concerning Article 625(4) was rejected because the aggravating circumstance was never applied in either trial instance, rendering the appeal devoid of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n.2, n.4 cod. pen.; An appeal claiming the exclusion of an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court provided logical reasoning for its non-application, while a claim for the application of an aggravating circumstance not raised or applied in prior proceedings lacks the requisite interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: AMATRUDA VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 13/07/1963 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti, udita !a relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Amatruda Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena quantificata in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, assolvendo l'appellante dai reati diversi da quello commesso il 20.04.2011 - confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale della medesima città emessa in data 14.09.2015 che aveva condannato l'imputato, per i reati pp. e pp. dagli artt.61 n.11, 81, 110, 624, 625 n.4 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento all'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.2 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. è indeducibile in sede di legittimità ; in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.2, dal provvedimento impugnato non emergono gli asseriti difetti ed il motivo è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'imputato, perché, come emerge anche dal provvedimento impugnato, non è stata applicata l'aggravante in questione né in primo né in secondo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci