Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's qualification of the bankruptcy-related offense was flawed and the sanctioning treatment was inappropriate. The court rejected these claims as generic, repetitive of arguments already dismissed in the appellate judgment, and lacking the specific argumentation required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.; Appeals based on generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without specific argumentation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUZIO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 13/05/1969 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITO Rilevato che Fuzio Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 217 I.f. così qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 216 comma 1 n. 2, 16 comma 3 e 220 L. Fall., ritenuto assorbito il reato di cui agli artt. 16 e 220; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica del fatto nonché del trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.
Esso inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, laddove essi non considerano, per altro verso, che il fatto è stato già riqualificato ai sensi dell'art. 217 I.f.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 o