Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise procedural objections at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific procedural objections during the appellate stage. The court found that the first ground, challenging a violation of Article 529 of the Code of Criminal Procedure, was not properly deduced as an appeal reason and lacked specific legal arguments. Additionally, the court rejected claims regarding sentencing excessiveness, noting that judicial discretion in penalty gradation is protected by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. en.: Appeals in criminal proceedings must raise all procedural and substantive objections at the first instance; generic complaints or challenges to sentencing discretion are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sti ricorso proposto da RUSSC MARIA nato a LEGNANO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 27110/2022 della CORTE APPELLO ch PALERMO dato avviso alle parti; odir.a !a relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Russo Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della stessa alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e n. 7 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 529 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Inoltre, il motivo si rende inammissibile anche poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché relativo vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è generico non essendo scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, rimanendo in definitiva privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. en., come avvenuto nel caso di specie (cfr.
Pag. 2 della sentenza impugnata); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitiocriminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen