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Ordinanza — n. 43027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded claim of insufficient reasoning regarding conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Belazri Mohamed against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize the benefit of conditional sentence suspension, claiming a lack of sufficient reasoning. The court rejected this argument, noting that the first-instance judgment provided adequate and non-illogical references to the decisive obstructive elements required by established case law to deny the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the claim of insufficient reasoning is generic and unfounded, as the lower court's reference to decisive obstructive elements constitutes sufficient motivation for denying the benefit of conditional sentence suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension insufficient reasoning inadmissible appeal generalized claim obstructive elements importanza del successo d'integrazione pene condizionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAZRI MOHAMED nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PENATA SESSA: •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Belazri Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata offre motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto ed inoltre, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott