Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, finding reasoning on statutory aggravating circumstance legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Samir Mtiri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for theft, specifically arguing a violation of law regarding the application of an aggravating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the trial judge's reasoning was logically sound and correctly applied legal arguments to establish the absence of the mitigating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 5, 624, 625 n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on the application of statutory aggravating circumstances is logically sound and free from legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MTIRI SAMIR nato il 01/12/1995 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Mtiri Samir ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 ove si fa tra l'altro riferimento oltre che al valore del bene anche agli ulteriori danni cagionati alla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della insussistenza dell'attenuante in parola (cfr. per tutte Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre