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Ordinanza — n. 43025/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tamym Hamid inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Hamid argued for a reduction in his sentence for the crime of false testimony, but his complaint was deemed too generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal failed to identify the specific elements of the alleged legal violation, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements constituting the alleged violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint false testimony procedural code specific grounds required motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMYM HAMID nato il 01/10/1991 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tamym Hamid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta in mesi otto e giorni quindici di reclusione - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per I reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob