Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tamym Hamid inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Hamid argued for a reduction in his sentence for the crime of false testimony, but his complaint was deemed too generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal failed to identify the specific elements of the alleged legal violation, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements constituting the alleged violation of law or defect in reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMYM HAMID nato il 01/10/1991 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tamym Hamid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta in mesi otto e giorni quindici di reclusione - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per I reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob