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Ordinanza — n. 43024/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded claim regarding minor prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Stefano Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing violations of the law and flaws in reasoning regarding the mitigation of punishment. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and were fundamentally unfounded since the value of the stolen item was not negligible.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the judgment and is manifestly unfounded, particularly when the claim of minor prejudice contradicts the actual compensation amount awarded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation manifestly unfounded claim mitigation of punishment negligible prejudice requirement reiteration of previous arguments theft conviction cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Inoltre, esso è manifestamente infondato posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez.
Art. 366 c.p.c.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1972 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Di Stefano Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod, pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Inoltre, esso è manifestamente infondato posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), laddove nel caso di specie la corte di appello - di là del riferimento all'assenza di ulteriore pregiudizio - ha in buona sostanza inteso evidenziare proprio la non irrisorietà del valore del bene sottratto desumibile, d'altronde, dalla stessa entità del risarcimento offerto (pari ad euro 300);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 4 ottob