Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Piazza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Piazza argued the lower court erred in dismissing his appeal based on Article 581 of the Code of Criminal Procedure and misinterpreted the evidence. The court rejected these claims as unsubstantiated complaints rather than specific legal arguments, noting the appellate court had already addressed the merits implicitly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely complaints without specific legal arguments or if the lower court has already provided substantive reasoning on the issues raised.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Piazza Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, dichiarando esecutiva la condanna resa in primo per il reato di cui all'art. 624 e 625 n. 1 e n. 2 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e per travisamento della prova, è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che essere manifestamente infondato è costituito da mere doglianze in punto di fatto e aspecifiche, avendo la corte di appello, nel valutare come inammissibili i motivi dell'appello, passandoli in rassegna, non solo indicato le ragioni per le quali essi dovessero ritenersi generici, in ogni caso fornito, per certi versi, anche riposta nel merito ad essi (non oggetto a sua volta di specifica contestazione);
Letta la memoria pervenuta in atti che indica argomenti non idonee a superare la prospettata inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott