Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Grad Gheorghe Andrei inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Andrei challenged a lower court's conviction for theft and fraud, arguing violations of law and reasoning errors regarding potential non-punishability causes. The court rejected this because the appeal was too generic, failing to specify the exact legal elements required to challenge the lower court's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is totally generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the legal criticism so the reviewing judge can exercise its scrutiny.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAD GHEORGHE ANDREI nato il 06/02/1981 avverso la sentenza dei 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Grad Gheorghe Andrei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre