Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43015/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: TRUZZI INGRID nato a VIGNOLA il 04/03/1980 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Truzzi Ingrid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena ridotta, esclusa ['aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, a mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 111 comma 2, 56, 624 e 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen, a mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 111 comma 2, 56, 624 e 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: TRUZZI INGRID nato a VIGNOLA il 04/03/1980 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Truzzi Ingrid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena ridotta, esclusa ['aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, a mesi otto di reclusione ed euro 70,00 di multa - la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 111 comma 2, 56, 624 e 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Inoltre, esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4