Ordinanza — n. 43014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA" sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Evangelista Gaetano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 624 cod. pen. (capo B). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; esso è peraltro anche inedito avendo l'imputato in appello formulato motivi solo sulla pena; e nel resto comunque affetto da genericità intrinseca ed estrinseca (anche in punto di trattamento sanzionatorio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 43014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA" sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Evangelista Gaetano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 624 cod. pen. (capo B). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; esso è peraltro anche inedito avendo l'imputato in appello formulato motivi solo sulla pena; e nel resto comunque affetto da genericità intrinseca ed estrinseca (anche in punto di trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob