Ordinanza — n. 43012/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ERKULES nato il 10/01/1980 HUSOVIC MONTANARI MARIA nato a SANDRIGO i! 04/10/1979 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Ahmetovic Erkules e Husovic Montanari Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56,110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge relativamente all'affermazione di penale responsabilità degli imputati è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ERKULES nato il 10/01/1980 HUSOVIC MONTANARI MARIA nato a SANDRIGO i! 04/10/1979 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ahmetovic Erkules e Husovic Montanari Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56,110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge relativamente all'affermazione di penale responsabilità degli imputati è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 20