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Ordinanza — n. 43012/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ERKULES nato il 10/01/1980 HUSOVIC MONTANARI MARIA nato a SANDRIGO i! 04/10/1979 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Ahmetovic Erkules e Husovic Montanari Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56,110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge relativamente all'affermazione di penale responsabilità degli imputati è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi causa legittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ERKULES nato il 10/01/1980 HUSOVIC MONTANARI MARIA nato a SANDRIGO i! 04/10/1979 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ahmetovic Erkules e Husovic Montanari Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di entrambi per il reato di cui agli artt. 56,110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge relativamente all'affermazione di penale responsabilità degli imputati è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 20