Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific factual grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding criminal liability, was deemed generic and indeterminate. The court ruled that the appeal failed to specify the factual elements underlying the criticism, violating statutory requirements for admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che D'Agrezia Claudio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 81, 614 comma 1 e 4 e 635 comma 1 e 2 n. 3 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglìanze in punto di fatto; Letta la memoria, tardivamente versata in atti, che comunque non indica aspetti idonei a superare i profili di inammissibilità sopra esposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob