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Ordinanza — n. 43010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNILLI ROSARIO nato a NAPOLI il 05/09/1973 SABBA GENNARO nato a NAPOLI il 02/03/1989 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Sabba Gennaro e Tannini Rosario ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 470 in riferimento agli artt. 469 secondo periodo e 468 comma 2 cod. pen. (capo C) e per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo D) Ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del concorso di persone nei delitti ascritti a carico del Sabba e violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono indeducibile perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che a 3 e 4 indica espressamente le ragioni per le quali dovesse ravvisarsi il concorso del Sabba).

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 640 c.p; Ordinanza — n. 43010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni bancarotta fraudolenta lotta contro la frode corruzione falsità ideologica in documenti reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
art. 640 c.p
15 codice penale è manifestamente infondato poiché a differenza di quanto si assume in ricorso la corte di appello ha esplicitato in maniera congrua le ragioni per le quali non potesse applicarsi il criterio di specialità rispetto ai reati di cui all'art. 640 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNILLI ROSARIO nato a NAPOLI il 05/09/1973 SABBA GENNARO nato a NAPOLI il 02/03/1989 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sabba Gennaro e Tannini Rosario ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 470 in riferimento agli artt. 469 secondo periodo e 468 comma 2 cod. pen. (capo C) e per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo D) Ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del concorso di persone nei delitti ascritti a carico del Sabba e violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono indeducibile perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che a 3 e 4 indica espressamente le ragioni per le quali dovesse ravvisarsi il concorso del Sabba).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla disciplina del reato continuato e alla mancata assoluzione per il reato di cui al capo D) ai sensi dell'art. 15 codice penale è manifestamente infondato poiché a differenza di quanto si assume in ricorso la corte di appello ha esplicitato in maniera congrua le ragioni per le quali non potesse applicarsi il criterio di specialità rispetto ai reati di cui all'art. 640 c.p. e 470 c.p. trattandosi di fattispecie distinte con condotte non coincidenti né sotto il profilo materiale né dal punto di vista della lesione dei beni protetti dalle rispettive norme incriminatrici;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso