Ordinanza — n. 43006/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCA ROSARIO nato a MODICA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Rosario Tasca deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione della propria responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 43006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la Corte di appello ha, non incongruamente, escluso nella specie l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del numero di dosi (121) ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCA ROSARIO nato a MODICA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, Rosario Tasca deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione della propria responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le argomentazioni esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che la Corte di appello ha, non incongruamente, escluso nella specie l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del numero di dosi (121) ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 s