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Ordinanza — n. 43005/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43005/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AMIR ANDREA nato a CATANIA il 07/08/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; Ritenuto che, con unico motivo, Amir Andrea Mohamed deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'abitualità della condotta illecita dai precedenti penali dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43005/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'abitualità della condotta illecita dai precedenti penali dell'imputato;

Parole chiave

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circostanza aggravante pericolo per l'incolumità pubblica minaccia all'ordine pubblico assistenza sociale decisione incidentale impugnabile circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AMIR ANDREA nato a CATANIA il 07/08/1988 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; Ritenuto che, con unico motivo, Amir Andrea Mohamed deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'abitualità della condotta illecita dai precedenti penali dell'imputato;

Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente non solo la ritenuta abitualità della condotta illecita, ma anche la gravità della stessa, tale da escluderne la particolare tenuità; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972;

Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settem