Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43004/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43004/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA CARDONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/07/1971 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Costa Cardone deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva e non ha applicato le attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali dell'imputato sono risalenti ed irrelati rispetto al reato per cui si procede;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 43004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena difesa penale procedura di rivendicazione nel pignoramento atti impugnabili eccezioni difensive asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA CARDONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 21/07/1971 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Costa Cardone deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva e non ha applicato le attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali dell'imputato sono risalenti ed irrelati rispetto al reato per cui si procede;

Ritenuto, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento dell'applicazione della recidiva i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato per reati omogeni a quello per cui si procede e, in particolare, alla condanna riportata per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; Rilevato che la Corte di appello ha non incongruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base della condotta processuale dell'imputato;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 set