Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43001/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity; court rejects abstract argument on minor drug offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the lack of specificity in the applicant's arguments. The applicant argued that the Court of Appeal failed to properly apply Article 62, paragraph 4 of the Criminal Code regarding minor drug offenses, but offered only abstract considerations without engaging with the specific reasoning of the lower court. The court ruled that the appellate decision was not manifestly illogical because it correctly assessed the lack of certainty regarding the illicit profit and the presence of other drugs, requiring a detailed factual verification that the applicant failed to provide.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: The appeal must specifically confront the lower court's reasoning on mitigating circumstances; abstract arguments without factual engagement are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity manifest illogicity minor drug offense mitigating circumstances factual verification procedural defect riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO GIUSEPPE SERGIO nato a CATANIA il 23/11/1991 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Sergio Aiello deduce il vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto;

Ritenuto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02) e che riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta, tuttavia, affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata;

Considerato che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha in modo non manifestamente illogico escluso la predetta circostanza con riferimento alle connotazioni dell'evento, in quanto l'imputato, che ha tratto dalla singola cessione un lucro non certo irrisorio (10 euro), è stato rinvenuto dagli operanti nella disponibilità di altra sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18