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Ordinanza — n. 43000/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding statutory qualification and sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sebastiano Villa's appeal inadmissible due to a lack of specificity in his legal arguments. Villa challenged the lower court's failure to qualify his conduct under specific criminal code articles and apply general mitigating circumstances, but his claims merely repeated previously rejected criticisms without new analysis. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Villa to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990; Artt. 69, 89, 114, 133 cod. pen.: An appeal lacking specific engagement with the contested legal provisions and new factual arguments is inadmissible for being insufficiently specific.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility statutory qualification general mitigating circumstances Cassation procedure circostanza attenuante responsabilità scemata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990
Artt. 69, 89, 114, 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA SEBASTIANO nato a CATANIA il 20/03/1977 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Sebastiano Villa deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e della disciplina degli artt. 69, 89, 114 e 133 cod. pen.;

Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito, senza minimamente confrontarsi con le stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 ettembre 202