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Ordinanza — n. 42999/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42999/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA ORAZIO nato a MILANO il 16/11/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo Orazio Cucchiara deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe, con motivazione solo apparente, escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, obliterando !e proprie dichiarazioni confessorie; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42999/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01); Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e il rilievo che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, a fronte di un quadro probatorio definito come «granitico», era strumentalizzata solo a conseguire una riduzione di pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena revisione della sentenza penale censure procedurali rinuncia al dibattimento orale giustizia riparatrice facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHIARA ORAZIO nato a MILANO il 16/11/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo Orazio Cucchiara deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe, con motivazione solo apparente, escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, obliterando !e proprie dichiarazioni confessorie; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01); Ritenuto, pertanto, che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e il rilievo che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, a fronte di un quadro probatorio definito come «granitico», era strumentalizzata solo a conseguire una riduzione di pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb