Ordinanza — n. 42997/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LAURENTIIS MARTINA nato a ACERRA il 25/10/1995 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto Ritenuto che, con unico motivo, Martina De Laurentiis deduce la violazione di legge e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e delle attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto la ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontata con la motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 18 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LAURENTIIS MARTINA nato a ACERRA il 25/10/1995 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto Ritenuto che, con unico motivo, Martina De Laurentiis deduce la violazione di legge e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 e delle attenuanti generiche;
Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto la ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontata con la motivazione della Corte di appello sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 18 settembre 2023.